I cittadini che commettono illeciti previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 oppure da Regolamenti e Ordinanze comunali possono incorrere in una sanzione amministrativa. La Legge 24/11/1981, n. 689 ha definito i principi generali in materia di sanzioni amministrative, con particolare riguardo a quelle pecuniarie.
Se il cittadino crede che la sanzione sia illegittima o viziata può fare ricorso contro il provvedimento nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Approfondimenti
Il ricorso al prefetto deve essere redatto in carta semplice e prodotto al comanda di polizia municipale, negli orari d'ufficio, oppure spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel ricorso dovranno essere allegati in copia il verbale oggetto di contestazione ed eventuale documentazione a sostegno delle ragioni per le quali si chiede l'annullamento del verbale stesso. È possibile richiedere di essere sentiti direttamente dal Prefetto, in tal caso i termini per la definizione della pratica vengono sospesi sino all'audizione.
Sarà cura del comando inviare il ricorso al Prefetto, correlato delle opportune contro deduzioni. Qualora il Prefetto rigetti il verbale, emetterà ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione indicata nel verbale, oltre alle spese di procedimento. Avverso l'ordinanza prefettizia è possibile, entro 30 giorni, proporre opposizione presso il Giudice di Pace di Torino, in corso Vittorio Emanuele II, 127.
Qualora il Prefetto ritenga motivato il ricorso emetterò ordinanza di archiviazione che verrà notificata a cura del comando verbalizzante.
Il ricorso si deve presentare presso gli uffici del Giudice di Pace in corso Vittorio Emanuele II, 127 a Torino. Nel ricorso dovranno essere allegati in copia il verbale oggetto di contestazione ed eventuale documentazione a sostegno delle ragioni per le quali si chiede l’annullamento del verbale stesso.
La data dell’udienza verrà comunicata al ricorrente a cura degli uffici giudiziari.