I Comuni sono autorizzati ad assegnare una quota degli alloggi disponibili su base annua al di fuori delle graduatorie per contrastare le situazioni di emergenza abitativa.
Requisiti soggettivi
Il richiedente e i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e dell’eventuale assegnazione devono possedere i seguenti requisiti (Legge regionale 17/02/2010, n. 3, art. 3):
- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure essere regolarmente soggiornante in Italia, o essere titolare di protezione internazionale
- avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE
- non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio situato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare (Decreto ministeriale 05/07/1975), salvo che l’alloggio stesso non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, o sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo in caso di separazione consensuale, o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno
- non essere, e non avere alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale
- non avere ceduto in tutto o in parte, esclusi i casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
- essere in possesso di ISEE e patrimonio mobiliare non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento regionale 04/11/2011, n. 14.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:44.11