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Come stabilito dalla Costituzione italiana, art. 32, com. 1 lo Stato italiano garantisce cure gratuite agli indigenti e tale compito può essere compreso nell’ambito delle più generali funzioni assistenziali attribuite ai Comuni dal Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616 e riconfermate dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art.13.

I comuni stessi possono espletare le proprie funzioni assistenziali nei confronti di tali soggetti con propri fondi di bilancio.

Gli aventi diritto sulla base dei criteri che seguono, sono i seguenti:

  • titolari di assistenza economica continuativa (erogata dal Servizio Socioassistenziale del Consorzio CIDIS)
  • minori in affidamento etero familiare soggetti a provvedimento del Tribunale
  • per i Minori (su dichiarazione del Servizio Socio-Assistenziale del Consorzio CIDIS)
  • possessori di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 6.500,00 €.

Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio politiche sociali.

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Sezioni: Servizi sociali
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:44.11